La 'legittimazione sostitutiva' dei condo'mini rispetto l'amministratore. In giurisprudenza di legittimita' vi e' un acceso contrasto sulla portata del principio 'non scritto' della 'rappresentanza reciproca', altrimenti detto principio 'legittimazione sostitutiva' dei condo'mini rispetto l'amministratore.
=> I limiti della legittimazione processuale dell'amministratore di condominio
Il primo orientamento afferma che il Condominio degli edifici essendo un ente di gestione sfornito della personalita' giuridica distinta da quella dei singoli condomini, non priva i singoli condo'mini ad agire in giudizio a difesa degli interessi della compagine e, in particolare, ad impugnare, anche in cassazione, la sentenza sfavorevole al condominio indipendentemente dall'oggetto su cui si controverte (cfr., tra le piu' recenti, Cass., 6 agosto 2015, n.16562, con motivazione piu' articolata e diffusa, Cass., 18 febbraio 2010, n.3900, Cass., 21 gennaio 2010, n.1011, Cass., 7 dicembre 2004, n.22942, Cass., 28 agosto 2002, n.12588, Cass., 7 agosto 2002, n.11882 e Cass., 6 agosto 1999, n.8479).
=> Legittimazione dell'amministratore a transigere gli oneri condominiali
Il secondo orientamento distingue, rispetto almeno le controversie condominiali interne (cioe' quelle tra condo'mini), la legittimazione dei singoli partecipanti a seconda dell'oggetto della lite, limitandone la facolta' di agire o resistere in giudizio alle sole controversie in cui si manifestino esigenze attinenti ai 'diritti' su di un bene comune (Cass., 21 settembre 2011, n.19223, Cass., 4 maggio 2005, n.9213, Cass., 3 luglio 1998, n.6480 e Cass., 29 agosto 1997, n.8257).
=> Impugnazione della delibera e legittimazione dell'amministratore di condominio
In ordine di tempo, l'ultima Sentenza pubblicata dalla Corte di Cassazione aderisce a tale orientamento, affermando che non sussiste legittimazione processuale dei condo'mini in ordine alle controversie che riguardano la 'gestione' dei beni condominiali ( Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 febbraio 2017 - 31 gennaio 2018, n. 2411).
Il fatto. La controversia concerne un'azione possessoria relativa all'accesso alla piazzola 'condominiale' antistante la farmacia di Tizio. Nell'agosto 2003 il Condominio, dietro determinazione assembleare, ha posto dei colonnotti in luogo di preesistenti fioriere e una sbarra elettrica, dotando di chiavi i condomini, ma impedendo l'accesso nell'area condominiale ai clienti della farmacia che vi sostavano.
Tizio, proprietario dell'immobile e condo'mino, ha agito per la cessazione dello spoglio o delle molestie.
Il Condominio ha resistito eccependo tra l'altro che i lavori erano stati eseguiti in adempimento di delibera condominiale del marzo 2003, a cui Tizio aveva prestato acquiescenza (cioe' vi aveva aderito). Il Tribunale di Parma accoglie la domanda di Tizio e condanna il Condominio al ripristino dei luoghi.
Due condo'mini del Condominio impugnano la sentenza di primo grado, al posto del Condominio (che nel processo di appello rimaneva contumace). La Corte di Appello di Bologna ribalta l'esito della controversia e accoglie la domanda dei condo'mini, condannando Tizio ad ottemperare al provvedimento del condominio.
Questo ultimo, a tal punto, ricorre in Cassazione affermando che l'azione di gravame esercitata dai due condo'mini (al posto del Condominio) e', innanzitutto, irrituale per carenza di legittimazione ad agire/impugnare.
=> La legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore di condominio.
La Sentenza. Parte ricorrente, per negare la proponibilita' dell'appello, ha denunciato la violazione degli artt. 1130 e 1131 Codice civile.
L'interesse sopito nella controversia e' stato ricondotto alle modalita' di attuazione di una delibera assembleare per la gestione di un bene comune, quale lo spiazzo condominiale (cosa'¬ recita, in punto, la Sentenza: 'Ferma la qualificazione data, che risulta dai limiti dell'azione possessoria proposta dalle parti ricorrenti e qualificata dal giudice di merito, la legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado era solo del Condominio, al quale era stata fatta risalire in via esclusiva la paternita' dell'iniziativa denunciata, senza immediati riflessi per i diritti dei singoli').
In quanto tale, il ricorso e' stato ritenuto fondato.
I giudici di legittimita' hanno preliminarmente riconosciuto la sussistenza di una 'varieta' di accenti giurisprudenziali'(Cass. 19223/11; 16562/15), in materia di legittimazione ad impugnare da parte dei singoli condo'mini, ognuno dei quali ha offerto una diversa interpretazione alla 'vicenda'.
Tuttavia, ad avviso dell'attuale decidente l'assunto sulla 'rappresentanza reciproca' nelle controversie interne al condominio deve essere attenuato.
'Il principio, secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunita' condominiale o l'esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino'.
In tali controversie - cosa'¬ continua il provvedimento - non vi e' correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o piu' partecipanti, bensa'¬ con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi.
Conclusione. In altri termini, la Suprema Corte, in occasione della pubblicazione della sentenza in commento, ha avuto modo di ribadire che la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta esclusivamente all'amministratore nelle controversie afferenti le modalita' di gestione delle 'parti comuni', aderendo al secondo orientamento giurisprudenziale.
In quanto tale, l'appello formulato da parte dei condo'mini - visto che la materia del contendere riguarda i rispettivi diritti su una parte comune - e' stato ritenuto illegittimo, con conseguente passaggio in giudicato della Sentenza impugnata (in luogo del Condominio).
=> La controversa questione riguardante la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio