Alcuni giorni fa e' stata divulgata una notizia di particolare importanza in merito all'erogazione di un mutuo ad un condominio nel Comune di Sanremo. Sappiamo molto bene che la banca non rilascia prestiti a un condominio senza avere garanzie fideiussorie dagli stessi condomini o dall'amministratore ma grazie ad una societa' esterna che ha certificato la serieta' delle parti in causa, tra cui il regolare versamento delle rette da parte dei condomini, il condomino in esame ha ricevuto il mutuo per eseguire lavori di ristrutturazione della facciata e altri interventi strutturali
Il mutuo e l'assemblea. A tal proposito si evidenzia che quando bisogna far fronte alle spese per la manutenzione periodica delle parti comuni e queste sono particolarmente ingenti e' possibile stipulare un contratto di mutuo con una banca. Per stipulare un mutuo (ipotecario) e' necessaria l'unanimita' dei votanti in assemblea condominiale, a meno che i lavori non siano necessari per la ricostruzione o il miglioramento del bene comune: in tal caso, in sede di votazione, e' sufficiente la maggioranza dei condomini, che rappresentino almeno i due terzi dei millesimi di proprieta' . Cio' ai sensi dell'art. 1108, ultimo comma, del codice civile, applicabile anche al condominio in virta'¹ del richiamo operato dall'art. 1139 c.c.
=> Prestate attenzione alla clausola di inadempimento nel contratto di mutuo
In alternativa e' anche possibile stipulare un mutuo (chirografario), quindi simile ad un prestito ad personam, che non prevede un'ipoteca sull'edificio, ma un'altra forma di garanzia, come ad esempio la stipula di un'assicurazione sulla casa. In questo caso e' necessaria sempre l'unanimita' dei votanti in assemblea. Anche la scelta della cifra da richiedere, del tasso d'interesse da applicare o della periodicita' di rimborso delle rate, deve essere deliberata all'unanimita' , per cui molte volte la pratica diventa lunga e difficile, per l'inevitabile difficolta' di trovare un accordo tra tutti i condomini. Le difficolta' aumentano con l'aumentare del numero dei condomini, per cui e' pia'¹ frequente che questa scelta venga fatta per lavori su piccoli condoma'¬ni.
Criteri generali delle responsabilita' dei condomini.
Criteri generali delle responsabilita' dei condomini. Le obbligazioni contratte verso i terzi da parte dell'amministratore, in forza di valide delibere, sono, conseguentemente, riferibili direttamente ai singoli condomini e, dunque, il terzo creditore del condominio puo' agire per ottenere la tutela dei suoi diritti sia nei confronti dell'amministratore, nella sua veste di legale rappresentante, sia nei confronti dei singoli condomini, sussistendo accanto alla legittimazione processuale dell'amministratore quella concorrente di ogni singolo condomino, configurandosi il condominio quale un ente sfornito di personalita' giuridica distinta da quella dei singoli condomini. Del resto, proprio per tale motivazione, il condominio non possiede un patrimonio autonomo comune. Premesso quanto innanzi esposto, con la riforma introdotta dalla legge 220/2012, di particolare importanza sono le norme dettate a questo scopo: l'art. 1135 c.c. e l'art. 63 disp. att. c.c.