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Line 1:  <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" %><%@ Register TagPrefix="ctrl" TagName="PageRssNewControl" Src="~/Control/PageRssNewControl.ascx" %><%@ Register TagPrefix="ctrl" TagName="ServiceListControl" Src="~/Control/ServiceListControl.ascx" %><script runat="server">    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)    {        string title = "Condomino apparente. Il condominio e' responsabile per responsabilita'  aggravata se non verifica la proprieta'  dell'immobile.";        string description = "<p><em>Nelle assemblee condominiali devono essere convocati solo i condomini, cioe' i veri proprietari e non coloro che si comportano come tali senza esserlo. Nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso, infatti, mancano le condizioni per l'operativita'  del principio dell'apparenza del diritto volto, essenzialmente, alla tutela dei terzi di buona fede.</em></p><p><em>Del resto, il regime giuridico di pubblicita'  rappresenta un limite invalicabile all'operativita'  del principio dell'apparenza: pubblicita'  ed apparenza sono, infatti, istituti che si completano l'un l'altro, rispondenti alle medesime finalita'  </p><p><em>La tutela dell'apparenza non puo' tradursi in un indebito vantaggio per chi abbia colpevolmente trascurato di accertarsi della realta'  delle cose, pur avendone la concreta possibilita' .</em></p><p>Cosa'¬ si e' pronunciato il <strong>Tribunale di Torino nella sentenza n. 6388 del 3 nov</p><p>Cosa'¬ si e' pronunciato il <strong>Tribunale di Torino nella sentenza n. 6388 del 3 novembre 2015</strong>, ove e' stato precisato che l'assenza di elementi idonei a creare un significativo moti</p><p>Questi i fatti di causa. Tizio con citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Condominio (opposto) con contestuale immediata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva.</p><p><strong>In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione</strong> passiva nella considerazione di fatto e di diritto dell'assoluta estraneita'  al rapporto condominiale, non essendo in alcun modo titolare di alcun diritto reale o personale su beni facenti parte del condominio; nel merito, insisteva nella revoca del decreto ingiuntivo.</p><p>Costituendosi in giudizio, </p><p><strong>In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione</strong> passiva nella considerazione di fatto e di diritto dell'assoluta estraneita'  al rapporto condominiale, non essendo </p><p>Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto opposto, contestava in toto le domande dell'attore e insisteva nella conferma del <a href='http://www.condominioweb.com/decreto-ingiuntivo-oneri-condominiali.12756'><strong>decreto ingiuntivo</strong></a>.</p><p><strong>Nel corso del procedimento</strong>, espletata l'attivita'  istruttor</p><p><strong>Nel corso del procedimento</strong>, espletata l'attivita'  istruttoria, il Tribunale, preliminarmente, precisava che Tizio, nella presente controversia, non era condomino, non essendo proprietario del bene immobile facente parte del condominio.</</p><p>Tuttavia, evidenziava che l'opponente (Tizio), si era da sempre presentato all'amministratore come proprietario dell'immobile nel quale risiedeva con la moglie; difatti, con tale qualita' , <strong><a href='http://www.condominioweb.com/il-conduttore-di</p><p><strong>Al tal proposito, il giudice adito</strong>, richiamando un principio consolidato in materia, confermava che la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha escluso, in materia condominiale, l'operativita'  del <strong><a href='http://www.condominioweb.com/recupero-giudiziale-delle-spese-condominiali-e-pricinpio-dellapparenza.751'>principio dell'apparenza</a></strong> affermando che, &ldquo;<em>in caso di azione giudiziale dell'amministratore d</p><p><strong>Ed ancora, premesso che le nuove disposizioni normative</strong> (1130 c.c. e 63 disp. att. c.c.) sono entrate in vigore dal 18.6.2013, data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo e precedente alla notifica dello stesso, il tribunale ha rilevato l'infondatezza della tesi sostenuta da parte opposta sia in diritto che in fatto in merito <em>all'anagrafe condominiale</em>: il condominio avrebbe potuto e dovuto <strong><a href='http://www.condominioweb.com/lindividuazione-del-titolare-del-diritto-di-proprieta-su-ununita-immobiliare-ubicata-in.448'>verificare la proprieta'  dell'immobile</a></strong> prima di agire in giudizio.</p><p><strong>Alla luce di tutto quanto innanzi esposto</strong>, il Giudice torinese, ha legittimamente accolto la domanda di parte attrice in quanto provata; per l'effetto, stante il comportamento processuale del Condominio opposto, quest'ultimo e' stato condannato al pagamento di una somma a favore della parte opponente ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c. (responsabilita'  aggravata).</p><p>=&gt; <a href='http://www.condominioweb.com/pagamento-oneri-condominiali-apparenza.12693'>Condo'mino &ldquo;apparente' ed oneri condominiali: chi paga?</a></p><p>=&gt; <a href='http://www.condominioweb.com/assemblea-pa</p><p><strong>Alla luce di tutto quanto innanzi esposto</strong>, il Giudice torinese, ha legittimamente accolto la domanda di parte attrice in quanto provata; per l'effetto, stante il comportamento processuale del Condominio opposto, quest'ultimo e' stato condannato al pagamento di una somma a favore della parte opponente ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c. (responsabilita'  aggravata).</p><p>=&gt; <a href='http://www.condominioweb.com/pagamento-oneri-condominiali-apparenza.12693'>Condo'mino &ldquo;apparente' ed oneri condominiali: chi paga?</a></p><p>=&gt; <a href='http://www.condominioweb.com/assemblea-partecipazione-convocazione.12724</p><p>=&gt; <a href='http://www.condominioweb.com/pagamento-oneri-condominiali-apparenza.12693'>Condo'mino &ldquo;apparente' ed oneri condominiali: chi paga?</a></p><p>=&gt; <a href='http://www.condominioweb.com/assemblea-partecipazione-convocazione.12724'>Se non comunichi l'acquisto dell'immobile, all'assemblea di condominio partecipa il precedente proprietario</a></p>  
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