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Line 1:  <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" %><%@ Register TagPrefix="ctrl" TagName="PageRssNewControl" Src="~/Control/PageRssNewControl.ascx" %><%@ Register TagPrefix="ctrl" TagName="ServiceListControl" Src="~/Control/ServiceListControl.ascx" %><script runat="server">    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)    {        string title = "Affitto con riscatto e rent to buy";        string description = "<p>L'<strong>affitto con riscatto</strong> e' un istituto introdotto recentemente all'interno <strong>dell'ordinamento legislativo</strong> italiano per permettere anche a chi non possiede sufficiente liquidita'  di procedere comunque all'acquisto di un immobile.</p><p><strong>Affitto con riscatto: caratteristiche giuridiche</strong></p><p>Prima del 2014 l'istituto dell'affitto con riscatto era inquadrato come un contratto atipico derivante dalla combinazione dei contratti di vendita e locazione (a seguito di sentenza di Cassazione n. 3587 del 23 marzo 1992). Pertanto la disciplina giuridica per l'affitto con riscatto era dettata dall'art. 1322 del codice civile.</p><p><strong>A seguito</p><p>Prima del 2014 l'istituto dell'affitto con riscatto era inquadra</p><p><strong>A seguito dell'entrata in vigore</strong> del d.l. 133 del 2014 (decreto sblocca Italia), convertito nella legge n. 164 del 2014, si e' provveduto a regolamentare in maniera pia'¹ puntuale il contratto di affitto con riscatto. <strong>L'art. 23 del d.l. 133/2014</strong> prevede norme poco rigide: le parti hanno infatt</p><p>Inoltre al fine di tutelare il venditore/locatore o si prevede per legge una causa di risoluzione in caso di mancato pagamento di un certo numero di canoni (non inferiori ad un ventesimo del totale).</p><p>Le parti del contratto di affitto con riscatto possono essere privati, societa' , enti, ecc. e per addivenire all'accordo occorre stipulare due contratti: uno di affitto ed un contratto di opzione di vendita nel quale e' stabilito che l'inquilino puo' acquistare l'imm</p><p>Le parti del contratto di affitto con riscatto possono essere privati, societa' , enti, ecc. e per addivenire all'accordo occorre stipulare due contratti: uno di affitto ed un contratto di opzione d</p><p>I contratti devono <strong>essere obbligatoriamente effettuati per iscritto</strong> e per quanto concerne gli effetti prenotativi della trascrizione si applicano le norme contenute dell'articolo 2645-bis, con alcune piccole differenze.</p><p>In particolare gli effetti della trascrizione del co</p><p>In particolare gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano qualora nel corso della durata del contratto, e comunque entro 10 anni dalla trascrizione del preliminare, non venga trascritto il contratto definitivo.</p</p><p><strong>Il rent to buy</strong></p><p>Il <strong>contratto di rent to buy</strong> si differenzia da quello di affitto con riscatto in quanto il venditore consegna il fabbricato al potenziale acquirente sin da subito, quest'ultimo </p><p>Il <strong>contratto di rent t</p><p>Il contratto pertanto viene diviso in due distinte fasi:</p><ul style='list-style-type:disc; margin:10px 0 22px 25px'><li>Si concede in uso l'immobile con l'utilizzatore che si impegna a corrispondere il canone pattuito;</li><li>In una seconda fase alla scadenza del termine previsto il conduttore ha la facolta'  di decidere se acq</p><p>Qualora l'immobile sia acquistato il prezzo da pagare s</p><p>Qualora l'immobile sia acquistato il prezzo da pagare sara'  quello pattuito al netto dei canoni gia'  pagati.</p><p>Nel caso l'immobile non venga acquistato il contratto cessa tutti gli effetti.</p></li></ul><p><strong>Il contratto puo' essere stipulato</strong> da societa' , ente o privato e puo' riguardare un fabbricato (abitativo, commerciale, ecc.) o un terreno.</p><p>Aspetti fiscali dei contratti di <strong><a href='htt</p><p><strong>Il contratto puo' essere stipulato</strong> da societa' , ente o priv</p><p><strong>Il contratto puo' essere stipulato</strong> da societa' , ente o privato e puo' riguardare un fabbricato (abitativo, commerciale, ecc.) o un terreno.</p><p>As</p><p>In merito alla tassazione da applicare ai contratti di affitto con riscatto o di rent to buy l'Agenzia delle Entrate ha emanato la <strong>Circolare n. 4/E del 2015</strong> per fornire chiarimenti in materia.</p><p><strong>Per quanto riguarda il canone pagato dall'inquilino</strong> per il godimento dell'im</p><p><strong>Per quanto riguarda il canone pagato dall'inquilino</strong> per il godimento dell'immobile la Circolare n. 4/E dell'agenzia entrate prevede che lo stesso sia assimilato ad un normale contratto di loc</p><p><strong>Il canone andra'  quindi diviso in 2 quote</strong>: una relativa al pagamento dell'affitto dell'immobile ed una relativa ad un acconto per il trasferimento dell'immobile. Il trattamento fiscale e' pertanto differente per la quota acconto dell'acquisto e la quota affitto dell'immobile.</p><p><strong>Ai fini iva la quota parte del canone versata</strong> per il god</p><p><strong>Ai fini iva la quota parte del canone versata</strong> per il godimento del fabbricato rientra comunque nelle operazioni esenti da iva (a meno che l'impresa che concede il bene e' un impresa di costruzione o di ripristino e abbia scelto il regime di imponibilita'  iva). Anche nel caso</p><p>Qualora il canone versato sia assoggettato ad iva le aliquote da applicare solo alla <strong>quota di canone pagata</strong> a titolo di acconto saranno:</p><ul style='list-style-type:disc; margin:10px 0 22px 25px'><li><span>4 % qualora il potenziale acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'agevolazione prima casa;</span></li><li><span>10 % Se l'unita'  immobiliare possiede una classificazione catastale simile a quella per cui e' possibile beneficiare dell'agevolazione prima casa;</span></li><li><s</p><p><strong>Per quanto concerne</strong> l'imposta di registro da versare quest'ultima e' legata al regime iva che occorre applicare.</p><p>Qualora l'accont</p><p><strong>Per quanto concerne</strong> l'imposta di registro da versare quest'ultima e' legata al regime iva che occorre applicare.</p><p>Qualora l'acconto prezzo sia assoggettato ad iva l'imposta di registro dovra'  essere versata in misura fissa nella misura di 200 euro.</p><p>Nel caso l'acconto prezzo versato sia invece dovuto per immobili abitativi esenti da iva l'imposta di registro da versare sara'  invece pari al 2 %.</p><p><strong>Derogando il principio</strong> che prevede una alternativita'  tra imposta di registro ed imposta iva qualora l'immobile sia strumentale l'imposta di registro sara'  pari al</p><p>Nel caso l'acconto prezzo versato sia invece dovuto per immobili abitativi esenti da iva l'imposta di registro da versare sara'  invec</p><p><strong>Derogando il principio</strong> che prevede una alternativita'  tra imposta di registro ed imposta iva qualora l'immobile sia strumentale l</p><p><strong>All'atto del trasferimento dell'immobile</strong> andra'  tassato l'eventuale incremento di reddito che si ha tra la differenza del costo fiscale e il prezzo pagato. Per l'iva andra'  invece tassato il prezzo pagato per l'immobile al netto degli acconti g</p><p>Per quanto riguarda imposte di registro, ipotecarie e catastali:</p><ul style='list-style-type:disc; margin:10px 0 22px 25px'><li><span>Per i fabbricati abitativi esenti da iva l'imposta di registro sara'  del 2 % o del 9 % e ipotecaria e catastale 50 euro ciascuna;</span></</p><p>=&gt; <a href='http://www.condominioweb.com/rent-to-buy-e-spese</p><p>=&gt; <a href='http://www.condominioweb.com/rent-to-buy-e-spese-condominiali.12065'>Rent to buy e spese condominiali, chi paga?</a></p><p>=&gt; <a href='http://www.condominioweb.com/spese-condominiali-in-caso-di-rent-to-buy.11944'>La titolarita'  passiva degli oneri condominiali nell'ipotesi di rent to buy.</a></p>  
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